LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 25-03-1999
REGIONE PUGLIA

”Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 36
del 7 aprile 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 20 del 2000 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 20 del 2000 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 20 del 2000 Articolo 14

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 20 del 2000 Articolo 15

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 10 del 2001

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 7

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 28 del 2000 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 10 del 2001 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 32 del 2001 Articolo 20

(Piano regionale trasporti)
1.             Il piano regionale trasporti (PRT) è il documento programmatico 
generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in 
armonia con gli obiettivi del piano nazionale trasporti e degli altri 
documenti programmatici interregionali, un sistema equilibrato del 
trasporto delle persone e delle merci in connessione con i  piani di 
assetto territoriale e di sviluppo socio-economico.  Il PRT è 
aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni 
rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità  di cui all'articolo 27.
 2.            Il PRT è articolato per bacini e per reti nelle varie modalità 
del trasporto, sia di persone che di merci, e definisce in 
particolare:
a)                            l'organizzazione generale dei servizi di trasporto e delle 
relative infrastrutture;
b       i criteri di mantenimento, riduzione o soppressione degli 
obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 del regolamento 
(CEE) n. 1191/69;
c)                            i criteri di individuazione del modo del trasporto pubblico 
che ottimizzi l'efficienza economica, l'efficacia trasportistica e la 
salvaguardia ambientale, nel rispetto del principio del minimo costo 
per la collettività di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 
1191/69;
d)                            i criteri di integrazione modale e tariffaria dei servizi;
e)                            i criteri di individuazione e misurazione degli indicatori 
di qualità dei servizi;
f)                             i criteri per la riduzione della congestione e 
dell'inquinamento ambientale;
g)                            i criteri per l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo 
della mobilità  dei soggetti disabili;
h)                            il sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto.
3.             L'Assessorato regionale ai trasporti, avvalendosi anche di 
consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la 
proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali 
ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province ai 
sensi dell'articolo 11.
4.             La proposta di PRT di cui al comma 3 è preventivamente approvata 
dalla Giunta regionale e quindi trasmessa al Consiglio regionale per 
la definitiva approvazione. Con uguale procedura sono approvate le 
varianti al PRT.  La proposta e le approvazioni possono riguardare 
anche singoli piani settoriali.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Regolamento CEE del 1969

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Regolamento CEE del 1969

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