TITOLO III
PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO 7
Riferimenti Normativi PASSIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 28 del 2000 Articolo 8
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 10 del 2001 Articolo 1
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 32 del 2001 Articolo 20
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(Piano regionale trasporti) 1. Il piano regionale trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano nazionale trasporti e degli altri documenti programmatici interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. Il PRT è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità di cui all'articolo 27. 2. Il PRT è articolato per bacini e per reti nelle varie modalità del trasporto, sia di persone che di merci, e definisce in particolare: a) l'organizzazione generale dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture; b i criteri di mantenimento, riduzione o soppressione degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69; c) i criteri di individuazione del modo del trasporto pubblico che ottimizzi l'efficienza economica, l'efficacia trasportistica e la salvaguardia ambientale, nel rispetto del principio del minimo costo per la collettività di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69; d) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei servizi; e) i criteri di individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei servizi; f) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale; g) i criteri per l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili; h) il sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto. 3. L'Assessorato regionale ai trasporti, avvalendosi anche di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi dell'articolo 11. 4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è preventivamente approvata dalla Giunta regionale e quindi trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione. Con uguale procedura sono approvate le varianti al PRT. La proposta e le approvazioni possono riguardare anche singoli piani settoriali.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Regolamento CEE del 1969
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Regolamento CEE del 1969
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